Art. 2472 c.c.Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

[1]Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)), per i versamenti ancora dovuti.

[2]Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.

Testo vigente dal 30 marzo 2009, tuttora in vigore · versione 215 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2472 · fonte su Normattiva