Art. 2359-bis c.c. — Acquisto di azioni o quote da parte di societa' controllate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 8 gennaio 2010. Leggi il testo vigente →
[1]La societa' controllata non puo' acquistare azioni o quote della societa' controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
[2]L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.
[3]In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti puo' eccedere la decima parte del capitale della societa' controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima societa' controllante e dalle societa' da essa controllate.
[4]Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della societa' controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finche' le azioni o quote non siano trasferite.
[5]La societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
[6]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 8 gennaio 2010 · versione 177 su Normattiva