Art. 2359-bis c.c.Acquisto di azioni o quote da parte di societa' controllate

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[1]La societa' controllata non puo' acquistare ne' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

[2]La societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

[3]Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora cio' non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

[4]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.

Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 10 giugno 1994 · versione 77 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2359bis · fonte su Normattiva