Art. 2370 c.c. — Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva