Art. 2370 c.c. — Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto
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[1]Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
[2]Lo statuto puo' richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non puo' essere superiore a due giorni e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito e' sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.
[3]Se le azioni sono nominative, la societa' provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente.
[4]Lo statuto puo' consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 14 gennaio 2005 · versione 177 su Normattiva