Art. 2371 c.c. — Presidenza dell'assemblea
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[1]L'assemblea e' presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente e' assistito da un segretario designato nello stesso modo.
[2]L'assistenza del segretario non e' necessaria quando il verbale dell'assemblea e' redatto da un notaio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva