Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Impugnazione di delibera condominiale - Adozione di delibera sostitutiva - Cessata materia del contendere - Motivi di doglianza ammessi e motivi preclusi - Fondamento.
In tema di impugnazione di deliberazione condominiale, quando quest'ultima viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di 57 <!-- pag. 58 --> invalidità, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; ne consegue che, contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo per contestare l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti al merito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione.
Cass. civ. n. 16397/2025Sez. 2Rv. 675523-01
Riguarda ancheart. 1137 Codice civile
Precedenti: 657891-01, 664186-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE Impugnazione di delibera sociale - Ricorso per cassazione - Successiva perdita della qualità di socio - Rilevanza - Esclusione. 11 <!-- pag. 12 --> Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'art. 2378, comma 2, c.c.
Cass. civ. n. 15087/2025Sez. 1Rv. 675212-01
Riguarda ancheart. 2378 Codice civileart. 111 Codice di procedura civile
Precedenti: 605554-01, 627732-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO Società per azioni - Recesso - Natura - Efficacia - Revoca della delibera che lo legittima - Condizione risolutiva - Riacquisto ex tunc dello status di socio - Legittimazione ad impugnare la delibera di revoca - Ammissibilità.
In tema di società per azioni, il recesso, in base all'art. 2437-bis, comma 3, c.c., costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima o di quella di scioglimento della società; ne consegue che, in ragione della adozione di dette delibere, il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare, a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c., tali deliberazioni, al pari delle altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.
Cass. civ. n. 15087/2025Sez. 1Rv. 675212-02
Riguarda ancheart. 2437 Codice civileart. 2378 Codice civile
Precedenti: 609941-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE Fondi comuni di investimento - Legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall’assemblea degli investitori - Sussistenza - Modalità.
In tema di fondi comuni di investimento, sussiste la legittimazione degli investitori a impugnare le deliberazioni prese dall'assemblea degli investitori, alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c., o a quelle speciali eventualmente previste dal regolamento di funzionamento del fondo medesimo.
Cass. civ. n. 12474/2025Sez. 1Rv. 674531-01
Riguarda ancheart. 36 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.art. 2379 Codice civile
Precedenti: 673998-01
Impugnazione di delibera sociale - Ricorso per cassazione - Successiva perdita della qualità di socio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Società per azioni - Recesso - Natura - Efficacia - Revoca della delibera che lo legittima - Condizione risolutiva - Riacquisto ex tunc dello status di socio - Legittimazione ad impugnare la delibera di revoca - Ammissibilità.
La Sezione Prima civile ha affermato i seguenti principi di diritto: «Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l’art. 2378, comma 2, c.c.». «In tema di società per azioni, in base all’art. 2437-bis, comma 3, c.c. il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dallo scioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottate a seguito del proprio recesso».
Cass. civ. n. 15087/2025Sez. 1documento ufficiale Riguarda ancheart. 2378 Codice civileart. 2437-bis Codice civile
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).