Art. 2388 c.c. — Validita' delle deliberazioni del consiglio
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[1]Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti.
[2]Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
[3]Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva