Art. 2394-bis c.c.Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali

In caso ((di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,)), liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai precedenti articoli spettano ((al curatore, al liquidatore giudiziale)), al commissario liquidatore e al commissario straordinario. ((Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.))

Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2394bis · fonte su Normattiva