Art. 2394-bis c.c. — Azioni di responsabilita' nelle procedure concorsuali
In caso ((di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,)), liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilita' previste dai precedenti articoli spettano ((al curatore, al liquidatore giudiziale)), al commissario liquidatore e al commissario straordinario. ((Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.))
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva