Art. 2395 c.c. — Azione individuale del socio e del terzo
[1]Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
[2]L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva