Art. 2949 c.c.
Prescrizione in materia di societa'
[1]Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la societa' e' iscritta nel registro delle imprese.
[2]Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilita' che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva