Art. 2396 c.c.
Direttori generali
Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva