Art. 2396-sexies c.c. — Poteri dell'organo di controllo
[1]L'organo di controllo puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione al presidente del consiglio, puo' altresi' convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere.
[2]L'organo di controllo puo' chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Puo' altresi' scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale.
[3]Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, numero 5).
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva