Art. 151Poteri dell'organo di controllo

((L'organo di controllo puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, previa comunicazione, secondo i casi, al presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, puo' altresi' convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere.)) ((I componenti dell'organo di controllo possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' controllate. Possono altresi', previa comunicazione, secondo i casi, al presidente dell'organo di amministrazione, avvalersi di dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie funzioni. Le notizie richieste agli amministratori sono fornite senza indugio a tutti i componenti dell'organo di controllo.)) ((Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo da tenersi, a cura del collegio, nella sede della societa'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.))

Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art151 · fonte su Normattiva