Art. 151.1Poteri del collegio sindacale

((Il collegio sindacale puo', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo. Il potere di convocazione puo' essere esercitato anche individualmente da ciascun componente del collegio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che puo' essere esercitato da almeno due componenti.)) ((Il collegio sindacale puo' fare proposte all'assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonche' alle materie di propria competenza.)) ((I componenti del collegio sindacale possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza indugio, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate all'organo di controllo alla prima riunione successiva.)) ((I componenti del collegio sindacale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2403-bis, commi 2 e 3, del codice civile.))

Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1511 · fonte su Normattiva