Art. 2397 c.c. — Collegio sindacale
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[1]Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
[2]((Le societa' per azioni che hanno un capitale non inferiore a 500 milioni devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti)).
[3]Le altre societa' per azioni devono scegliere almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti negli albi professionali determinati dalla legge.
Testo vigente dal 18 dicembre 1977 al 29 febbraio 1992 · versione 57 su Normattiva