Art. 22
[1](Art. 1 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637).
[2]((La Commissione censuaria centrale e' composta di 17 membri effettivi e di 4 supplenti, nominati dal Ministro per le finanze e cioe':
- a)del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e di quello delle Imposte dirette, in qualita' di membri effettivi;
- b)di un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;
- c)di un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5°;
- d)di un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;
- e)di due membri effettivi e di uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fasciata degli agricoltori;
- f)di un membro effettivo scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
- g)di tre membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, dei geometri e dei tecnici agricoli, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;
- h)di altri sei membri effettivi e di tre supplenti scelti tra le persone esperte in materia. La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed e' presieduta dal Ministro, o, in sua vece, dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi. A tutti i membri, eccettuato il vice-presidente e quelli di cui alle lettere a), b), c) e' fatto obbligo di partecipare annualmente ad almeno due dei sopraluoghi che si rendano necessari per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti