Art. 2406 c.c. — Omissioni degli amministratori
[1]In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)).
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 347 su Normattiva