Art. 2406 c.c.Omissioni degli amministratori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 29 aprile 2026. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

[2]Il collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 29 aprile 2026 · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2406 · fonte su Normattiva