Art. 2406 c.c. — Omissioni degli amministratori
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[1]In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
[2]Il collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 29 aprile 2026 · versione 177 su Normattiva