Art. 2409-septies c.c. — Scambio di informazioni
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati ((della revisione legale dei conti)) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Testo vigente dal 7 aprile 2010, tuttora in vigore · versione 228 su Normattiva