Art. 2409-sexies c.c. — Responsabilita
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[1]I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della societa', dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.
[2]Nel caso di societa' di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la societa' medesima.
[3]L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 7 aprile 2010 · versione 177 su Normattiva