Art. 2624 c.c. — Falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
Testo vigente dal 7 aprile 2010, tuttora in vigore · versione 228 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39
Testo vigente dal 7 aprile 2010, tuttora in vigore · versione 228 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 156 — Relazioni di revisione
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio o in presenza di richiami…
Art. 155 — Attivita' di revisione contabile
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. Il revisore legale o la societa' di revisione legale informano senza indugio la Consob e l'organo di controllo dei fatti ritenuti censurabili rilevati nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale sul bilancio…
Art. 159 — Conferimento e revoca dell'incarico
In caso di mancata nomina del revisore legale o della societa' di revisione legale, la societa' che deve conferire l'incarico informa tempestivamente la Consob, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nell'affidamento dell'incarico. COMMA ABROGATO …
Art. 149
Falsita' nelle relazioni di notifica L'ufficiale esattoriale o il messo notificatore sottoposto a procedimento penale per aver attestato il falso nelle relazioni di notifica e' immediatamente sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione…
Art. 25-ter — Reati societari
In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione…
Art. 2409-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010,N. 39…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Fra le disposizioni che mirano al primo dei fini indicati sono salienti quelle degli articoli 2621, 2624, 2625 e 2628. Nell'art. 2621, n. 1, appagando un bisogno avvertito nella pratica e risolvendo una questione a lungo dibattuta, si è configurata l'ipotesi di falsità in relazioni, bilanci o in altre comunicazioni sociali, nel fatto di coloro che «fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero», anzichè, come si legge nell'art. 2 della legge del 1931, nel fatto di coloro che «fraudolentemente espongono fatti falsi». Giustamente si osservava che questa locuzione o implica una tautologia perchè l'esporre fatti falsi è già azione fraudolenta, o impone un significato del «fraudolentemente» che gravita sull'elemento soggettivo del reato fino ad esigere l'accertamento dell'animus decipiendi et lucrandi, (in questo senso alcuni proponevano che all'avverbio «fraudolentemente» si sostituisse la frase «a scopo di frode»). È sembrato pertanto meglio rispondente alle finalità della norma, rettificarne il testo nel modo su indicato. Col nuovo testo infatti si evita la tautologia, ma si evita anche il pericolo di chiedere per l'esistenza del reato (avente ad oggetto atti che, almeno per la loro influenza sul credito e sulla fede pubblica, devono ormai ritenersi più vicini agli atti pubblici, che alle scritture private) un elemento soggettivo diverso e più intenso di quello richiesto per le varie forme di comune falso in atto pubblico, ossia una intenzione di frode anzichè la coscienza e la volontà di produrre con le false esposizioni un semplice stato di pericolo. Nel secondo comma dell'art. 2624 si è abolita la discriminazione che il corrispondente comma dell'art. 6 della legge 1931 conteneva, sostituendola col rinvio alle norme che le leggi per la tutela del credito, oggi vigenti, hanno apprestate. Sostanziale modificazione ha subito il reato di manovre fraudolente sui titoli delle società (art. 2628). L'art. 5 della legge 1931 vi ravvisa un reato di danno con dolo specifico. È sembrato invece più conforme alle necessità di tutela del patrimonio delle società e del credito adeguare meglio il reato alla struttura del reato di aggiotaggio in generale. Si è così adottato, quanto alla fattispecie materiale, lo stampo della previsione che l'art. 501 del codice penale fornisce, facendone un reato di pericolo, e si è ridotto l'elemento soggettivo al dolo generico. In questo gruppo di norme semplicemente aggiornate possono comprendersi anche gli articoli 2622, 2623, 2626, 2627 e 2632. Ciò che di nuovo e diverso essi presentano rispetto agli articoli 3, 7, 8 e 9 della legge 1931 è dovuto a ciò che di nuovo e diverso il libro del lavoro inserisce nella struttura della società, nel sistema delle garanzie e delle forme e nella più severa disciplina delle funzioni e delle responsabilità degli organi sociali. Disciplina che riceve caratteristica affermazione nella pena che si è creduto aumentare notevolmente (un massimo non di uno, ma di tre anni) in confronto dei sindaci, dalla cui vigilanza operosa e costante può dipendere tanta parte del destino della società.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1060
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2624 · fonte su Normattiva