Art. 2409-terdecies c.c. — Competenza del consiglio di sorveglianza
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[1]Il consiglio di sorveglianza:
- a)nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
- b)approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- c)esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
- d)promuove l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- e)presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;
- f)riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
[2]Lo statuto puo' prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
[3]I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformita' degli obblighi della loro carica.
[4]I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004 · versione 177 su Normattiva