Art. 2409-undevicies c.c. — Revisione legale dei conti
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[1]Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.
[2]((La revisione legale dei conti e' svolta ai sensi dell'articolo 2409-bis, primo comma.))
Testo vigente dal 7 aprile 2010 al 29 aprile 2026 · versione 228 su Normattiva