Art. 2410 c.c.
Emissione
[1]Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e' deliberata dagli amministratori.
[2]In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva