Art. 2418 c.c. — Obblighi e poteri del rappresentante comune
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[1]Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la societa' e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.
[2]Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa della societa' debitrice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva