Art. 2422 c.c. — Diritto d'ispezione dei libri sociali
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[1]I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese.
[2]Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva