Art. 2423 c.c. — Redazione del bilancio
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[1]Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite.
[2]Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della societa' e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.
[3]Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 maggio 1991 · versione 0 su Normattiva