Art. 165-ter
Ambito di applicazione
((1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente sezione le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, le quali controllino societa' aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle societa', nonche' le societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette societa' estere o siano da queste controllate)) Si applicano le nozioni di controllo previste dall'articolo 93 e quelle di collegamento previste dall'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Gli Stati di cui al comma 1 sono individuati con decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei seguenti criteri:
- a)per quanto riguarda le forme e le condizioni per la costituzione delle societa':
- 1)mancanza di forme di pubblicita' dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' delle successive modificazioni di esso;
- 2)mancanza del requisito di un capitale sociale minimo, idoneo a garantire i terzi creditori, per la costituzione delle societa', nonche' della previsione di scioglimento in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo il caso di reintegrazione entro un termine definito;
- 3)mancanza di norme che garantiscano l'effettivita' e l'integrita' del capitale sociale sottoscritto, in particolare con la sottoposizione dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti alla valutazione da parte di un esperto appositamente nominato;
- 4)mancanza di forme di controllo, da parte di soggetti o organismi a cio' abilitati da specifiche disposizioni di legge, circa la conformita' degli atti di cui al numero 1) alle condizioni richieste per la costituzione delle societa';
- b)per quanto riguarda la struttura delle societa', mancanza della previsione di un organo di controllo distinto dall'organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilita', sul bilancio e sull'assetto organizzativo della societa', e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza;
- c)per quanto riguarda il bilancio di esercizio:
- 1)mancanza della previsione dell'obbligo di redigere tale bilancio, comprendente almeno il conto economico e lo stato patrimoniale, con l'osservanza dei seguenti principi: 1.1) rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e del risultato economico dell'esercizio; 1.2) illustrazione chiara dei criteri di valutazione adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 2005, n. 262
14La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 42, comma 3) che le disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano alle societa' che vi sono soggette, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 262.
Testo vigente dal 27 marzo 2024, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva