Art. 2430 c.c.
Riserva legale
[1]Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
[2]La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.
[3]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente dal 2 maggio 1991, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva