Art. 2430 c.c.Riserva legale

[1]Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

[2]La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

[3]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 2 maggio 1991, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2430 · fonte su Normattiva