Art. 2435-bis c.c. — Bilancio in forma abbreviata
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[1]Le societa' possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- a)totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.090 milioni di lire;
- b)ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.180 milioni di lire;
- c)dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
[2]Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
[4]Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Testo vigente dal 26 gennaio 1993 al 25 febbraio 1996 · versione 110 su Normattiva