Art. 2439 c.c.Sottoscrizione e versamenti

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[1]I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla societa' almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se e' previsto un sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

[2]Se l'aumento di capitale non e' integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale e' aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

Testo vigente dal 5 marzo 1986 al 1 gennaio 2004 · versione 77 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2439 · fonte su Normattiva