Art. 2447-octies c.c.
Assemblee speciali
[1]Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera:
- 1)sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilita' nei loro confronti;
- 2)sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 3)sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
- 4)sulle controversie con la societa' e sulle relative transazioni e rinunce;
- 5)sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
[2]Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2416 e 2419.
[3]Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva