Art. 2448 c.c. — Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
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[1]La societa' per azioni si scioglie:
- 1)per il decorso del termine;
- 2)per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo;
- 3)per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'assemblea;
- 4)per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'art. 2447;
- 5)per deliberazione dell'assemblea;
- 6)per le altre cause previste dall'atto costitutivo.
[2]La societa' si scioglie inoltre per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la societa' ha per oggetto un'attivita' commerciale. Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva