Art. 245 c.c.Sospensione del termine

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[1]Sospensione del termine.

[2]Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternita' si trova in stato di interdizione per infermita' di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente e' sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione puo' tuttavia essere promossa dal tutore. 201

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

201

La Corte Costituzionale, con sentenza 21-25 novembre 2011, n. 322 (in G.U. 1a s.s. 30/11/2011, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 cod. civ. e' sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermita' di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacita' naturale".

Testo vigente dal 1 dicembre 2012 al 7 febbraio 2014 · versione 253 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art245 · fonte su Normattiva