Art. 2450 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46
Testo vigente dal 12 aprile 2007, tuttora in vigore · versione 204 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46
Testo vigente dal 12 aprile 2007, tuttora in vigore · versione 204 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SOCIETA' - NOMINA DI LIQUIDATORI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - COD. CIV., ART. 2450, TERZO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze 14 luglio 1966 e 13 gennaio 1967 del Presidente del tribunale di Milano, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2450, terzo comma, del cod. civ. (nomina dei liquidatori di societa' con decreto del presidente del tribunale). Parimenti non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 2450 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Poiche' il giudizio sullo scioglimento della societa' si svolge in un secondo tempo dinanzi al giudice competente, il fatto che in precedenza possa essere mancato il contraddittorio non colpisce l'art. 24 Cost.. Non sussiste pericolo derivante dall'immediata esecuzione del decreto di nomina del liquidatore, poiche' ad esso e' dato porre rimedio. Infatti chi contesta in sede contenziosa l'avvenuto scioglimento della societa' puo' chiedere "i provvedimenti d'urgenza.... piu' idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito" posto che, nel caso ipotizzato, vi sia minaccia di "un pregiudizio imminente e irreparabile" (art. 700 c.p.c.). E' da escludere che il decreto presidenziale non offra garanzie perche' viene preso in assenza della societa' e all'insaputa dei soci, sussistendo sempre il contraddittorio. Ne' puo' dirsi che la segretezza del procedimento non assicuri alla societa' ed ai soci la conoscenza di quanto vi "si sta preparando" e la possibilita' di difesa tempestiva nelle vie ordinarie. Infatti non si emana il decreto di nomina senza aver informato almeno il rappresentante legale della societa'. Diversamente dal provvedimento previsto dall'art. 274, secondo comma, del c.c. (sent. n. 70 del 1965) il decreto di nomina non preclude ne' compromette l'esercizio dell'azione in sede contenziosa.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione con le ordinanze del 4 luglio 1966 e 13 gennaio 1967 del Presidente del Tribunale e del Tribunale di Milano, sulla legittimità costituzionale dell'art. 2450, terzo comma, del Codice civile (nomina dei liquidatori di società con decreto del Presidente del Tribunale). Così deciso in Rom…
ECLI:IT:COST:1968:77 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 268-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7 (270) 275 -------------- AGGIORNAMENTO (270) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto…
Art. 268-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7 (270) 275 -------------- AGGIORNAMENTO (270) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto…
Art. 268-quater
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7 (270) 275 -------------- AGGIORNAMENTO (270) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto…
Art. 493-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 161, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 7 (270) 275 -------------- AGGIORNAMENTO (270) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto…
Art. 107
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.…
Art. 239
… disposizioni di interpretazione autentica 1. Dalla data di cui all'articolo 243 sono abrogati: a) la legge 28 marzo 1962, n. 147; b) l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546; …
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Analogamente a quanto dispone l'art. 2272, il codice, senza riprodurre l'incerta distinzione tra cause di scioglimento che operano di diritto e cause che richiedono una deliberazione o una sentenza per essere produttive di effetto, elenca puramente e semplicemente le cause di scioglimento (art. 2448) e dispone che, quando una di esse si verifichi, gli amministratori devono nel termine di un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione (art. 2449). Alle cause di scioglimento previste dalla legge anteriore se ne aggiungono due: l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea; la riduzione del capitale al disotto del milione. La prima è intesa sopratutto ad evitare lo sforzo che sotto l'impero della legge anteriore era necessario per far rientrare nell'ipotesi dell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale i casi in cui la società non è più in grado di agire per l'inattività dei suoi organi, qualunque sia la causa da cui questa inerzia deriva, compresa quindi anche la situazione di contrasto che si determini in seno agli organi stessi e che impedisca la formazione di una maggioranza. La seconda, che attiene alla misura minima del capitale sociale, si riconnette al nuovo requisito imposto per la costituzione della società per azioni ed eleva conseguentemente a causa di scioglimento di questa la riduzione del capitale al disotto del minimo stesso, se i soci convocati in assemblea non deliberino di riportarlo ad un ammontare non inferiore al milione. Come si è già osservato, non si è ritenuto di considerare tra le cause di scioglimento la concentrazione delle azioni nelle mani di un solo azionista, statuendosi per questo caso diversa sanzione (art. 2362).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 996
Per quanto riguarda la nomina dei liquidatori si dispone che essa spetta all'assemblea, la quale deve deliberare con la maggioranza richiesta per le deliberazioni che sono di competenza dell'assemblea straordinaria. Se questa maggioranza non si raggiunge, la nomina è fatta con decreto del presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci (art. 2450). I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono, infine, regolati con le norme già illustrate parlando della società semplice alle quali si fa espresso rinvio (art. 2452), mentre, per quanto attiene alla pubblicità della loro nomina ed alla rappresentanza della società in liquidazione, si dichiarano applicabili le corrispondenti disposizioni dettate per la società in nome collettivo. La disciplina del bilancio finale di liquidazione e della sua approvazione è poi stata notevolmente semplificata (articoli 2453 e 2454). Da ultimo si è ritenuto indispensabile regolare la cancellazione della società dal registro delle imprese, traendo dalla pubblicità, che in tal modo viene data alla chiusura della liquidazione, la conseguenza che, dopo di essa, i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti soltanto nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di essi (art. 2456). Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici e delle società d'interesse nazionale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 997
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2450 · fonte su Normattiva