Art. 2450 c.c.Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici

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[1]La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

[2]L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.

[3]Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza prescritta non e' raggiunta, la nomina dei liquidatori e' fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

[4]I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

[5]Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2450 · fonte su Normattiva