Art. 2457-bis c.c. — Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata
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Gli amministratori e, se la societa' e' in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata degli atti e fatti per i quali detta pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo sia previsto un termine diverso.
Testo vigente dal 25 febbraio 1970 al 7 febbraio 1991 · versione 25 su Normattiva