Art. 2457-bis c.c.Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata

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(( (Pubblicazione nel Bollettino delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).)) ((Gli amministratori e, se la societa' e' in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l'una o l'altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall'iscrizione o dal deposito dell'atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso.))

Testo vigente dal 7 febbraio 1991 al 9 dicembre 2000 · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2457bis · fonte su Normattiva