Art. 2457 c.c. — Sostituzione degli amministratori
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Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 2455, i libri della societa' devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque puo' esaminarli, anticipando le spese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva