Art. 2458 c.c. — Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori
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[1]Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una societa' per azioni, l'atto costitutivo puo' ad essi conferire la facolta' di nominare uno o piu' amministratori o sindaci.
[2]Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
[3]Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva