Nel vasto panorama delle società per azioni, la recente legislazione speciale ha differenziato particolari categorie di società, che, pur non assumendo la struttura di enti pubblici, assumono tuttavia particolari lineamenti, in quanto investono interessi nazionali particolarmente eminenti. È così entrato nel sistema del nostro diritto positivo il nuovo tipo di società di interesse nazionale, soggetta a una disciplina particolare circa la gestione sociale, l'appartenenza e la trasferibilità delle azioni, la nazionalità degli amministratori, la vigilanza governativa. L'esempio più notevole di questo nuovo tipo di società è quello delle banche di interesse nazionale, regolate dalla legge bancaria 7 aprile 1938, n. 636. Il nuovo codice ha ritenuto doveroso fare espressa menzione di questo nuovo tipo di società, pur lasciando alla legislazione speciale ogni più ampia possibilità di disporre in proposito, anche in relazione alla disciplina del diritto di voto (art. 2461). Con ciò resta fermo il principio che, in difetto di deroghe espresse da parte della legislazione speciale, anche le società dichiarate di interesse nazionale sono organicamente soggette alla disciplina generale delle società per azioni contenuta nel codice. DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 999
All'attuale scarsa diffusione in Italia della società in accomandita per azioni ha probabilmente contribuito l'insufficienza della sua disciplina, costituita, sotto il codice del 1882, da una commistione tra le norme relative alla società in accomandita semplice e quelle relative alla società anonima, non scevra di incertezze, in specie per quanto riguarda la condizione giuridica degli azionisti e i poteri dell'assemblea. Perciò la società in accomandita per azioni è stata oggetto di una particolare attenzione nella presente riforma. Invero la società in accomandita per azioni - che anche la recente legislazione germanica ha cercato di promuovere, col facilitare la conversione in essa delle società per azioni - presenta il vantaggio di realizzare, meglio che la società per azioni, il principio gerarchico, nel senso di attribuire a chi ha il potere esclusivo di gestione una più intensa responsabilità patrimoniale. Inoltre essa si presta singolarmente per l'ampliamento di imprese individuali, permettendo di far ricorso al pubblico mercato dei capitali e consentendo d'altra parte a chi ha creato l'impresa di conservare con sicurezza una posizione di stabilità nella sua direzione. Pur senza sopravalutare l'illusione di qualche giurista, che ha visto nella società in accomandita per azioni la forma sociale preponderante dell'avvenire, è lecito pertanto sperare che una sua migliore disciplina contribuisca a farle acquistare il posto che merita nell'economia nazionale per i vantaggi particolari offerti dalla sua struttura.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1000
Secondo queste direttive, è parso opportuno distaccare la società in accomandita per azioni dal tipo della società in accomandita semplice, che risponde ai bisogni di imprese di dimensioni più limitate, e considerarla come una società per azioni modificata, nella quale, rimanendo identici gli altri organi, il potere di gestione spetta agli amministratori permanenti, cui incombe, come contropartita della loro posizione preminente, una responsabilità illimitata, sebbene sussidiaria, per le obbligazioni sociali (art. 2462). Analogamente alla società per azioni e a quella a responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni viene dotata della personalità giuridica; essa non ha una ragione sociale, ma una denominazione, e questa, pur dovendo contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, deve altresì contenere l'indicazione di società in accomandita per azioni (art. 2463). Alla società in accomandita per azioni si applicano tutte le norme sulla società per azioni che non siano incompatibili con le norme speciali rese necessarie dalla peculiare posizione degli accomandatari-amministratori (art. 2464). Le si applicheranno pertanto le norme proprie della società per azioni sulle modalità di costituzione, ivi comprese quelle sulla limitazione del capitale sociale ad un minimo di un milione di lire, e sull'omologazione dell'atto costitutivo da parte del tribunale; nonchè quelle sulle azioni, nelle quali deve essere suddiviso anche il capitale apportato dagli accomandatari, sull'assemblea, sul bilancio, sulle obbligazioni, sui sindaci, sulle modificazioni del capitale sociale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1001