Art. 2468 c.c. — Quote di partecipazione
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[1]In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la societa' si scioglie se nel termine di sei mesi non si e' provveduto alla loro sostituzione e i sostituti un hanno accettato la carica.
[2]Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualita' di socio accomandatario.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva