La nozione della società è data nell'art. 2472 nei suoi due caratteri essenziali: l'uno comune, l'altro differenziativo dalla società per azioni. Il primo consiste nel limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali al solo patrimonio della società. La qualifica che questo tipo sociale ha assunto di società «a responsabilità limitata» potrà sembrare non assolutamente rigorosa, dato che la società risponde con tutto il suo patrimonio; ma è plastica ed è ormai consacrata dall'uso. Il secondo invece è negativo, in quanto vieta di attribuire alle quote di partecipazione sociale la forma azionaria. Il che toglie alla società non la possibilità di rilasciare attestati di natura probatoria (certificati di quote), ma solo quella di emettere in rappresentanza di dette quote documenti aventi i caratteri e le funzioni proprie dei titoli di credito. Circa la denominazione sociale, l'art. 2473 per la società a responsabilità limitata, come già l'art. 2326 per la società per azioni, lascia ampia libertà ai fondatori ed ai soci, i quali potranno profittare sia con l'inserire uno o più dei loro nomi nella denominazione (il che tornerà di vantaggio tutte le volte che si apporti un'azienda individuale o sociale con la relativa ditta o con la ragione sociale), sia col far menzione dell'oggetto sociale o con l'adottare espressioni di fantasia o sigle. L'unica esigenza della legge è che la denominazione sociale, qualunque sia il modo in cui è formata, contenga l'indicazione di società a responsabilità limitata, esigenza diretta alla tutela della buona fede dei terzi, i quali non devono aver dubbi sulla natura speciale della società con cui trattano. Per tal modo, anche quando nella denominazione sociale si leggano uno o più nomi di soci, i terzi sono avvertiti che possono contare soltanto sulla garanzia del patrimonio sociale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1005
Il capitale, costituendo il modo originario di formazione del patrimonio sociale, unica garanzia che la società offre ai suoi creditori (art. 2472), è soggetto a un limite minimo di lire cinquantamila, perchè la garanzia stessa non risulti irrisoria; non invece a un limite massimo per le considerazioni già svolte. In corrispondenza del capitale sociale stanno le quote di partecipazione, che nel loro ammontare complessivo devono raggiungere l'ammontare del capitale stesso e costituirne idealmente il frazionamento. A differenza delle azioni, però, le quote non devono essere necessariamente eguali; ciascun socio, secondo il proprio conferimento liquido o secondo il valore del proprio apporto, può contribuire in diversa misura alla formazione del capitale sociale e conseguire quindi una misura diversa di partecipazione nella società. Per evitare l'eccessivo frazionamento delle quote e per facilitarne il calcolo quando occorra, il codice fissa un minimo per quota di lire mille, che funziona anche da comune denominatore, in guisa che, se tale minimo viene superato, la quota deve consistere in un suo multiplo. La difficoltà che può derivarne pei conferimenti in natura, i quali difficilmente coincideranno con tale minimo o con un suo multiplo, è superata con la prescrizione che ad integrare l'uno o l'altro potrà provvedersi con conferimento in danaro (art. 2474).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1006
La struttura della società a responsabilità limitata non differisce da quella della società per azioni, se non per ciò che attiene ai caratteri diversi dei due tipi. Così ne differisce per quanto riflette il frazionamento del capitale in quote anzichè in azioni (art. 2472), la derogabilità delle norme di adunanza dell'assemblea (articoli 2484 e 2486), la non obbligatorietà dell'organo sindacale per le società con capitale inferiore al milione (art. 2488), l'inapplicabilità del procedimento di costituzione successiva e conseguentemente l'inesistenza della figura dei promotori (art. 2475). Restano invece comuni le norme relative alla forma dell'atto pubblico, ai requisiti di costituzione (sottoscrizione integrale del capitale, versamento di almeno tre decimi dei conferimenti in danaro, eventuali autorizzazioni governative e altre condizioni richieste dalle leggi speciali), al deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese, al controllo giudiziale in sede di omologazione, all'istituzione di sedi secondarie, ai benefici che possono riservarsi i soci fondatori, alle prestazioni accessorie non consistenti in danaro, alla registrazione della società col conseguente acquisto della personalità giuridica, alla nullità dell'atto costitutivo e agli effetti della dichiarazione della nullità stessa. A differenza dei precedenti progetti del 1921 (art. 144) e del 1925 (art. 148) e della legge francese, il codice pertanto non obbliga di versare integralmente il capitale all'atto della costituzione della società. Con tale obbligo infatti o la società sarebbe gravata fin dall'inizio di un capitale esuberante, che reclama il suo rendimento, ovvero la società dovrebbe costituirsi con un capitale esiguo, salvo poi riservarsi l'incognita di una futura operazione di aumento; laddove più conveniente sembra il sistema, comune alla società per azioni, di richiedere il versamento obbligatorio per una percentuale del capitale (nella nostra legge i tre decimi) e rinviare poi all'assemblea o agli amministratori il richiamo di tutto o parte del residuo delle somme conferite secondo le occorrenze. D'altronde i creditori sociali, cui può soccorrere l'arma della surrogatoria, potranno fare maggiore assegnamento sul residuo di capitale ancora dovuto che non sopra un capitale interamente versato, ma già sciupato dalla società. Quanto al numero dei soci non è parso opportuno stabilire limitazioni. Le ragioni che avevano indotto i compilatori dei precedenti progetti a fissare un massimo di 25 soci (prog. 1921 art. 144, prog. 1925 art. 147) non sono sembrate giustificate, sia perchè il nuovo tipo di società è destinato a costituire l'unica forma sociale con limitazione di responsabilità in tutti i casi in cui il capitale non raggiunge un milione, e non sarebbe opportuno precluderlo ai gruppi sociali più numerosi, sia perchè anche società costituite originariamente con pochi soci possono vederne aumentare notevolmente il numero per successivi trapassi. Così, se un minimo di due soci è necessario per la costituzione, nessun massimo è fissato, e i successivi frazionamenti delle quote di partecipazione in quote di minore ammontare non potranno essere motivo di scioglimento della società.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1008