Art. 2478 c.c. — Libri sociali obbligatori
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[1]Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la societa' deve tenere:
- 1)il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonche' le variazioni nelle persone dei soci;
- 2)il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione e' conservata dalla societa';
- 3)il libro delle decisioni degli amministratori;
- 4)il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.
[2]I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.
[3]I contratti della societa' con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della societa' solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 30 marzo 2009 · versione 177 su Normattiva