Art. 2482 c.c.Riduzione del capitale sociale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]La riduzione del capitale sociale puo' avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

[2]La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

[3]Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 29 febbraio 2004 · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2482 · fonte su Normattiva