Art. 2482 c.c. — Riduzione del capitale sociale
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[1]Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purche' siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2474.
[2]Se una quota sociale diventa proprieta' comune di piu' persone, si applica l'art. 2347.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva