Art. 249 c.c.Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilita'

[1]L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

[2]L'azione e' imprescrittibile.

[3]Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

[4]Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

[5]Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art249 · fonte su Normattiva