Art. 249 c.c.Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilita'

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[1]L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l'ha promossa ed e' morto in eta' minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore eta', puo' essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori e, in loro mancanza, contro i loro eredi.

[2]L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art249 · fonte su Normattiva